Art. 15.

      1. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Il seggio nell'ambito dei collegi uninominali che rimanga vacante per

 

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qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nell'elenco circoscrizionale collegato alla lista che ha diritto al seggio vacante, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di elenco».

Capo II

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 1993, N.  533